LA TUTELA DELLE MPMI NEL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
- introduzione
Come è noto, lo scorso 31 dicembre 2024 è entrato in vigore, contestualmente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie Generale n. 305, Suppl. Ord. n. 45/L), il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (c.d. “Correttivo”).
Tra le aspirazioni del provvedimento vi è quella di continuare a promuovere l’accesso delle micro, piccole e medie imprese (MPMI)[1] al mercato dei contratti pubblici, anche alla luce delle difficoltà da queste rappresentate e dei dati raccolti nell’ambito delle consultazioni che hanno preceduto l’adozione del Correttivo (cfr. Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo, p. 11, sub § 3.7).
L’intervento si pone nel solco di un percorso iniziato nel 2008 con lo Small Business Act e attuato, dapprima, con il d.lgs. n. 50/2016, in seguito con il d.l. n. 77/2021 (c.d. decreto Governance) per il tramite della previsione contenuta nell’art. 47-quater e, ora, con il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, attraverso tutta una serie di misure, che spaziano dai requisiti di partecipazione, ai criteri di selezione, alla suddivisione in lotti, per arrivare sino ai criteri premiali per la valutazione delle offerte, alla riduzione degli importi delle garanzie, al pagamento diretto dei subappaltatori che assumano la qualifica di PMI.
Ciononostante, e ancorché il tessuto produttivo italiano risulti composto in larghissima parte da micro, piccole e medie imprese (il 99,8%)[2], l’accesso di queste ultime al mercato dei contratti pubblici continua a contraddistinguersi per la presenza di significative barriere all’ingresso. Problemi analoghi si registrano anche rispetto all’aggiudicazione delle procedure di evidenza pubblica: un recente studio europeo[3] ha evidenziato che le MPMI si aggiudicano mediamente una percentuale di gare significativamente inferiore rispetto a quella raccomandata dalla Commissione europea (45-60%) in molti Stati membri (tra cui l’Italia, la Francia e il Portogallo)[4].
Il Correttivo interviene sul sistema vigente, principalmente attraverso due misure, in parte ispirate – come si è avuto modo di approfondire in una precedente newsletter[5] – dalle legislazioni di altri Stati membri dell’Unione europea:
- la facoltà, riconosciuta alle stazioni appaltanti, di optare per contratti da riservare alle PMI nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (cfr. art. 24, lett. c), del d.lgs. n. 209/2024);
- la previsione – riferita ai contratti di subappalto – di una quota minima di prestazioni subappaltabili (non inferiore al 20%) da destinare alle MPMI, salvo una diversa quota da indicare in sede di offerta (v. art. 41, lett. a), del d.lgs. n. 209/2024).
- le ipotesi di riserva a favore delle mpmi in relazione alle procedure di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea
L’art. 24, lett. c), del Correttivo modifica l’art. 61 del Codice dei contratti pubblici, attraverso l’aggiunta del comma 2-bis, ove si prevede che, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l’esecuzione alle piccole e medie imprese.
La disposizione non si applica se la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
Si tratta di una misura innovativa (definita anche in termini di “rivoluzione epocale”[6]) che, nell’introdurre una nuova e autonoma ipotesi di riserva, attribuisce una facoltà di scelta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, chiamati a valutare se l’oggetto e le caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento siano compatibili con l’attivazione di una riserva a favore delle MPMI.
La previsione “non si pone, ad una valutazione prima facie, in contrasto con le direttive europee e (…), con ogni evidenza, è ispirata al favor per l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese (di cui costituiscono espressione anche e inter alia – come chiarito dalla relazione illustrativa – le modifiche introdotte alla disciplina dei consorzi, al regime della divisione in lotti, alla prefigurazione dei criteri premiali di attribuzione dei punteggi di gara, alla disciplina del subappalto)”[7].
Non si può, invece, escludere a priori che la decisione (necessariamente motivata) della stazione appaltante o dell’ente concedente di esercitare tale facoltà possa divenire oggetto, laddove considerata lesiva, di un obbligo di impugnazione immediata, poiché avente natura immediatamente escludente, secondo la nota definizione fornita dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 4/2018.
La disposizione in esame contempla, nello specifico, due possibilità:
- quella di intervenire a monte, nella fase di selezione dei partecipanti alla procedura, riservando la partecipazione alle PMI;
- quella di intervenire a valle, nella fase di esecuzione. In relazione a quest’ultima ipotesi non risulta completamente chiaro il meccanismo di operatività della riserva, anche alla luce della nullità comminata, dall’art. 119, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, agli accordi con cui venga affidata a terzi “l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera”.
Lo strumento che si commenta risulta già presente, in forme simili, anche in altri paesi dell’Unione Europea, quali, ad esempio, il Portogallo.
Il Código Dos Contratos Públicos contempla, all’art. 54A[8], la possibilità di riservare la partecipazione alle MPMI nelle:
- procedure per l’aggiudicazione di contratti di locazione o di acquisto di beni mobili o di servizi di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- procedure d’appalto di lavori o di concessione di servizi e lavori di valore inferiore ad EUR 500.000.
- l’obbligo di garantire una quota minima alle mpmi in caso di subappalto
L’altra novità di rilievo è rappresentata dalle modifiche apportate, dall’art. 41, lett. a), del Correttivo al testo dell’art. 119, comma 2, del Codice dei contratti pubblici in tema di subappalto, attraverso l’aggiunta del quinto e del sesto periodo, che così dispongono: “I contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”.
La soglia del 20% non costituisce un valore assoluto, tant’è che gli operatori economici possono indicare, in sede di offerta, una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle PMI (in luogo delle prestazioni subappaltabili previste nel testo sottoposto all’esame parlamentare).
Si tratta di una novità indubbiamente significativa per il nostro ordinamento, ancorché la medesima non risulti sconosciuta in altri paesi dell’Unione Europea, come la Francia.
Da tempo, infatti, il combinato disposto degli artt. L2171-8[9] e R2171-23[10] del Code de la Commande Publique (“CCP”) obbliga – salvo eccezioni – gli operatori economici che si aggiudicano “appalti globali”, ossia appalti pubblici che derogano alla regola della suddivisione in lotti, ad affidare alle piccole e medie imprese o agli artigiani una quota minima di esecuzione del contratto, che, a far data dal 1° gennaio 2025, è stata innalzata dal 10% al 20%. L’art. R2171-23 prevede, al fine di garantire maggiore flessibilità, che la riserva a favore delle MPMI non operi laddove la “struttura economica del settore” non lo consenta.
- altre misure a favore delle mpmi
Vi sono, all’interno del Correttivo, anche altre previsioni che si muovono nel segno di un maggior favor nei confronti delle MPMI. Basti qui accennare, ancorché senza alcuna pretesa di esaustività, anche solo allo strumento dell’accordo di collaborazione disciplinato dal nuovo art. 82-bis del d.lgs. n. 36/2023 che annovera – tra gli obiettivi collaterali (cfr. art. 3, comma 4, dell’All. II.6-bis), al raggiungimento dei quali possono essere previsti meccanismi di premialità – “la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento per le prestazioni di cui all’articolo 108, comma 7, terzo periodo” (e, dunque, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione).
- conclusioni
Le misure introdotte dal Correttivo appaiono particolarmente interessanti per rafforzare le chances delle MPMI di aggiudicarsi le gare, specialmente se sotto la soglia di interesse transfrontaliero, rispetto alla quale non è certo ragionevole ipotizzare un contrasto della novella con il diritto europeo.
Al di sopra della soglia europea, le misure premiali e le strategie di coinvolgimento delle MPMI appaiono di estremo interesse e dovranno spingere tutti gli operatori alla creazione di alleanze sinergiche, capaci di creare reti affidabili e aggregazioni sempre più ampie.
[1] La definizione di MPMI è contenuta nell’art. 1.1, lett. o), dell’All. I.1 al d.lgs. n. 36/2023. In particolare, “Nel codice si intende per: (…) o) «micro, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361, della Commissione europea, del 6 maggio 2023”.
Quest’ultima reca, all’art. 2, le seguenti definizioni:
- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Tale precisazione si rende necessaria in quanto, spesso, le norme codicistiche fanno riferimento alle sole piccole e medie imprese, senza che ciò comporti l’esclusione delle microimprese dall’ambito d’applicazione soggettivo delle stesse: è, infatti, la raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea a far rientrare le microimprese nella più ampia categoria delle PMI.
[2] Così certifica l’Istat e riporta lo studio europeo The social impact of public procurement – Can the EU do more?, European Parliament, 2023, disponibile all’indirizzo internet: https://data.europa.eu/doi/10.2861/437576.
[3] European Parliament: Directorate-General for Internal Policies of the Union, a cura di V. Caimi e S. Sansonetti, The social impact of public procurement – Can the EU do more?, 2023, disponible all’indirizzo internet: https://data.europa.eu/doi/10.2861/437576.
[4] Occorre tuttavia tenere in considerazione che i dati si riferiscono alle procedure al di sopra delle soglie di rilevanza europee, a cui spesso le MPMI non partecipano.
[5] Per ulteriori approfondimenti si veda il seguente contributo: L’accesso delle PMI alle procedure di evidenza pubblica: analisi comparatistica e spunti evolutivi, 11 novembre 2021, disponibile all’indirizzo internet: https://www.studiovalaguzza.it/laccesso-delle-pmi-alle-procedure-di-evidenza-pubblica-analisi-comparatistica-e-spunti-evolutivi/.
[6] Così G. Piga e G. Scognamiglio, Correttivo codice appalti, una prima apertura alle PMI, in Norme & Tributi Plus. Enti Locali e Edilizia, Fine modulo18 novembre 2024.
[7] Cons. Stato, Commissione speciale, 2 dicembre 2024, parere n. 1463, sub punto17.3, in www.giustizia-amministrativa.it.
[8] « As entidades adjudicantes podem reservar a possibilidade de ser candidato ou concorrente às:
(…);
- b) Micro, pequenas ou médias empresas devidamente certificadas nos termos da lei, em procedimentos para a formação de:
- i) Contratos de locação ou aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços de valor inferior aos limiares referidos nas alíneas b) ou c) do n. º 3 do artigo 474.º, consoante o caso;
- ii) Contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a (euro) 500 000 ».
(…)”.
[9] “Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire”.
[10] “Si le titulaire d’un marché global n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l’article L. 2171-8, est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret”.
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