Con delibera n. 312 del 9 aprile 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dato indicazioni per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica nel periodo in corso, al fine di “di garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione”.
Anzitutto, ci si deve chiedere che valore giuridico abbiano questi suggerimenti dettati nell’ambito del potere regolatorio generale dell’Autorità, ma non in attuazione di una precisa delega di legge ad intervenire sul punto. Potrà una stazione appaltante discostarsi da tali indicazioni con una valutazione discrezionale, caso per caso, che sia ragionevole e motivata, oppure un’azione di questo genere potrà essere ritenuta illegittima per violazione di “legge” o per eccesso di potere?
Nel merito, le indicazioni dell’Autorità coprono tutto: i contratti in fase di esecuzione, le procedure già bandite e quelle da bandire.
− Quanto ai contratti in fase di esecuzione, l’ANAC ribadisce l’impossibilità di procedere all’applicazione di penali per i ritardi dovuti all’emergenza sanitaria, ai sensi dell’art. 91 del D.L. n. 18/2020.
− Per quanto riguarda le nuove gare, l’ANAC suggerisce alle stazioni appaltanti di valutare la necessità e l’opportunità di differire l’avvio delle procedure già programmate a un momento successivo alla fase di emergenza e, ove si decida di procedere, richiede che si adottino le cautele necessarie volte a favorire la massima partecipazione e a garantire la parità di condizioni fra i concorrenti.
− Per quanto riguarda le procedure in corso di svolgimento, di regola dovrebbero applicare il periodo di sospensione, a meno di specifiche e diverse valutazioni della PA. In generale, ANAC consiglia alle stazioni appaltanti di agire con la massima pubblicità e trasparenza nell’assunzione delle determinazioni necessarie per far fronte all’emergenza sanitaria. E richiede che si diano chiare indicazioni sulle decisioni assunte nella documentazione di gara.
Contemporaneamente alla pubblicazione della Delibera n. 312, l’ANAC ha emesso la segnalazione n. 4 con la quale si è rivolta al Governo affinché venga fatta chiarezza – a livello normativo – sulla portata applicativa dell’art. 103 del DL Cura Italia. L’ANAC esprime il timore che se la disposizione in commento fosse interpretata in senso onnicomprensivo, come già proposto dal MIT con circolare del 23 marzo, questo provocherebbe la «sospensione generalizzata delle procedure di gara…», paralizzando così gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli funzionali alla gestione dell’emergenza sanitaria, con evidente danno per l’intera collettività.
April 17, 2020
DOPO IL MIT ANCHE L’ANAC INTERVIENE SULL’ART. 103 DEL DECRETO LEGGE CURA ITALIA. ECCESSO DI ZELO?
by Studio Valaguzza in Approfondimenti