Recentemente si sono susseguite diverse misure volte a incentivare la diffusione nel territorio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare, relativamente all’individuazione delle aree idonee per la realizzazione di tali impianti.
Innanzitutto, il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, ha stabilito che il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti uno o più decreti volti a stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Tali decreti devono rispettare i principi generali in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi.
Il termine previsto dal d.lgs. 199/2021 per l’approvazione del decreto o dei decreti in questione è pari a 180 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso, tuttavia, ad oggi, nessun decreto interministeriale in materia risulta ancora essere stato adottato (il termine è scaduto il 15 giugno scorso).
Sulla base dei parametri che dovrebbero essere fissati dai suddetti ministeri, le Regioni e le Province autonome individuano con legge le aree idonee e le connesse attività di monitoraggio, anche con il supporto di una piattaforma digitale realizzata presso il GSE, al fine di connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, le cui modalità di funzionamento devono essere regolamentate con decreto del Ministero della transizione ecologica.
Tuttavia, nelle more dell’effettiva individuazione delle aree da parte di Regioni e Province autonome, sono considerate aree idonee:
- i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le cave e miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.
La costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
- nei procedimenti di autorizzazione l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
- i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
Successivamente, il c.d. D.L. Energia, il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34, ha introdotto ulteriori novità per le aree idonee degli impianti FER agli articoli 12 e 18, rubricati “Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee” e “Individuazione di ulteriori aree idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”, aggiornando la regolamentazione prevista dal precedente d.lgs. 199/2021.
In primo luogo, tra i principi generali vincolanti i decreti interministeriali in materia deve essere considerata anche la preferenza nei confronti di aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica.
In secondo luogo, sono state definite per legge ulteriori aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici, cioè:
- i siti dove sono già presenti impianti fotovoltaici sui quali sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione;
- le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.
Inoltre, nelle aree idonee per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell’area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l’integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse vige la seguente disciplina autorizzatoria, che varia a seconda della potenza dell’impianto:
- gli impianti di potenza fino a 1 MW sono sottoposti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (“DILA”) per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
- gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW sono sottoposti a procedura abilitativa semplificata (“PAS”);
- gli impianti di potenza superiore a 10 MW sono sottoposti ad autorizzazione unica (“AU”).
Nelle more dell’individuazione delle aree idonee, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del D.L. Energia, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa prevista dall’art. 22 del d.lgs. 199/2021.
Da ultimo, il c.d. Decreto Aiuti, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 501, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91, è nuovamente intervenuto nel settore delle energie rinnovabili, modificando ancora una volta la disciplina delle aree idonee.
Viene, innanzitutto, attribuito al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri una funzione di impulso, qualora non vengano adottate le leggi regionali e provinciali di individuazione delle aree idonee, oppure nel caso in cui tali strumenti normativi non ottemperino ai principi, ai criteri e agli obiettivi previsti dai decreti interministeriali.
Inoltre, vengono considerati idonei anche i siti in cui sono presenti impianti fotovoltaici sui quali sono eseguiti interventi di modifica sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico, mentre in precedenza il limite era pari a 3 MW.
Con riferimento specifico agli impianti di produzione di biometano, si considerano, altresì, idonee le seguenti aree:
- le aree agricole entro i 500 metri da zone artigianali, industriali e commerciali, siti di interesse nazionale, cave e miniere;
- le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti;
- le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale.
È stato ulteriormente ampliato il novero delle aree idonee definite per legge. Difatti, sono state aggiunte le aree non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei Beni culturali oppure nelle aree e immobili di notevole interesse pubblico, specificando che la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.
Infine, con riferimento agli iter autorizzatori, le procedure semplificate previste dal d.lgs. 199/2021 sono state estese anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale.
In conclusione, nonostante il Governo e il Legislatore siano ripetutamente intervenuti sulla normativa vigente al fine di dare attuazione alla disciplina eurounitaria in materia di transizione ecologica attraverso la predisposizione di precise linee guida relativamente alle aree idonee per la costruzione di impianti FER, l’individuazione di tali superfici nel nostro Paese appare paralizzata dall’inerzia dei Ministeri competenti. Infatti, la mancata adozione di decreti che determinino criteri e parametri precisi, impedisce alle Regioni e alle Province autonome italiane di procedere con la definizione delle aree. Si auspica, quindi, un celere intervento dei Ministeri della transizione ecologica, della cultura e delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di dare effettività al complesso normativo già esistente.