January 4, 2022

PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR E DEL PNC: UNA PRIMA ANALISI DELLE LINEE GUIDA

by Studio Valaguzza in Approfondimenti

Con l’adozione, ad opera del decreto 7 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, delle Linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC si è data attuazione alla previsione contenuta nell’art. 47, comma 8 del d.l. n. 77/2021 (c.d. decreto Governance).

Le Linee guida, adottate dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia e dal Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, si soffermano sui requisiti necessari dell’offerta e sugli ulteriori requisiti premiali che andranno a caratterizzare le procedure ad evidenza pubblica, finanziate in tutto o in parte con le risorse previste nell’ambito del PNRR e del PNC.

La ratio è quella di promuovere la crescita di valore sociale attraverso le gare pubbliche che useranno i finanziamenti europei concessi agli Stati.

L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano a tutte le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell’ambito del PNRR e del PNC, siano esse di appalto o di concessione, di importo inferiore o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

LE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE APPLICABILI

Sono direttamente applicabili e non necessitano, dunque, di specifico inserimento nei bandi di gara le disposizioni inerenti:

  1. alla redazione e alla produzione del rapporto sulla situazione del personale (cfr. art. 47, comma 2 del decreto Governance). Ciò significa che gli operatori economici che occupano più di cinquanta dipendenti dovranno produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, corredato dalla relativa attestazione di conformità, a pena di esclusione dalla procedura di gara;
  2. alla consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (cfr. art. 47, comma 3 del decreto Governance). In pratica, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante l’anzidetta relazione di genere entro sei mesi dalla conclusione del contratto, pena:
    1. l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 6 del decreto Governance (sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale fino al raggiungimento del limite massimo del 20% dell’anzidetto ammontare netto contrattuale), da commisurarsi in base alla gravità della violazione e in proporzione all’importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso;
    2. l’impossibilità di partecipare, in forma singola o associata, per un periodo di dodici mesi, a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti dal PNRR e dal PNC;
  3. alla presentazione della dichiarazione e della relazione in merito al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità (cfr. art. 47, comma 3-bis del decreto Governance). Trattasi, anche in tal caso, di adempimento a carico degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, i quali dovranno parimenti consegnare alla stazione appaltante, nel medesimo termine di sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all’art. 17 della l. n. 68/1999, unitamente a una relazione sull’assolvimento degli obblighi contenuti nella suddetta legge e sulle eventuali sanzioni/provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 6 del decreto Governance, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e in proporzione all’importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso. Secondo le Linee guida detto adempimento dovrebbe essere esteso, mediante clausola espressa da inserire nei bandi di gara, anche agli operatori che occupano più di cinquanta dipendenti, così da “assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità”.

Nonostante la diretta applicabilità delle previsioni appena riassunte, le Linee guida ritengono senz’altro opportuno riportare espressamente il contenuto di detti obblighi all’interno del bando di gara e dello schema di contratto “per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento degli operatori economici”.

I REQUISITI NECESSARI DELL’OFFERTA

Costituiscono requisiti necessari dell’offerta ai sensi dell’art. 47, comma 4, terzo periodo del decreto Governance:

  1. l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
  2. l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. Il target di incremento dell’occupazione giovanile e il target di incremento dell’occupazione femminile rappresentano due target distinti e autonomi. Per tale ragione, la percentuale del 30% deve essere assicurata con riferimento a entrambe le voci, facendo riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni (derivanti dal perfezionamento di contratti di lavoro subordinato) da impiegare lungo l’arco temporale di esecuzione del contratto, funzionali a garantire l’esecuzione del contratto aggiudicato. Il rispetto dell’impegno assunto costituisce oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte delle stazioni appaltanti.

GLI ULTERIORI REQUISITI PREMIALI DELL’OFFERTA

Le Linee guida contengono poi un’indicazione, esemplificativa e non esaustiva, degli ulteriori requisiti premiali che le stazioni appaltanti possono inserire nella documentazione di gara nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 47, comma 5 del decreto Governance, quali:

  • il possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente;
  • la natura di cooperativa sociale dell’impresa, a condizione che le persone con disabilità impiegate rappresentino almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa;
  • l’impiego o l’assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l’obbligo minimo di legge;
  • l’impiego o l’assunzione, anche nell’ambito della quota obbligatoria per legge, di persone con grado di invalidità pari o superiore all’80%;
  • l’assenza di verbali di discriminazione di genere;
  • la previsione nell’organico aziendale della figura del disability manager;
  • l’adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano:
      • asilo nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo;
      • misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up;
      • telelavoro o smart working;
      • part time, aspettativa per motivi personali;
      • integrazione economica a congedi parentali;
      • benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari;
      • forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile;
      • formazione sui temi delle pari opportunità, della non discriminazione e dell’inclusione delle persone con disabilità;
      • adesione a network territoriali per la parità;
      • identificazione di una figura aziendale per le politiche antidiscriminatorie (es. diversity manager);
      • attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati all’inclusione delle persone sorde (servizi-ponte);
      • adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità;
      • l’adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti attraverso i seguenti interventi:
      • adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
      • adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l’attivazione di percorsi formativi specifici per l’inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l’aggiornamento costante delle risorse presenti;
      • adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l’attivazione di corsi finalizzati a promuovere la cybersecurity, l’acquisizione di digital skills e l’utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali;
      • la dimostrazione che la propria attività aziendale ha prodotto un beneficio specifico sui giovani di età inferiore a trentasei anni.

IL RICORSO ALLA FACOLTÀ DI DEROGA PREVISTA DALL’ART. 47, COMMA 7 DEL DECRETO GOVERNANCE

Ai sensi dell’art. 47, comma 7 del decreto Governance le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione volti a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne o stabilire una quota inferiore, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di impiego ottimale delle risorse pubbliche.

Qualora le stazioni appaltanti intendano avvalersi di detta facoltà di deroga, dovranno darne adeguata e specifica motivazione con atto espresso del responsabile della stazione appaltante, da adottare prima o contestualmente all’avvio della procedura ad evidenza pubblica (es. determina a contrarre o atto immediatamente esecutivo della stessa).

Le Linee guida contengono al riguardo un’esemplificazione delle ipotesi in cui è possibile ricorrere all’anzidetta facoltà di deroga (es. nel caso di affidamento diretto per importi di modico valore; nell’ipotesi di procedure di somma urgenza e di protezione civile; in presenza di clausole di riassorbimento occupazionale; nel caso in cui vi siano esigenze specifiche correlate alle mansioni da svolgere che richiedano, per oltre il 70% delle nuove assunzioni, esperienze pregresse o specializzazioni tali da rendere la fascia anagrafica giovanile con esse incompatibile; qualora il livello del tasso di occupazione femminile desumibile dagli indici ISTAT si discosti significativamente dalla media nazionale complessiva in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere) e precisano, altresì, che in tali evenienze le stazioni appaltanti potranno contemperare il ricorso alla facoltà di deroga rafforzando le misure premiali, mediante l’inserimento e l’assegnazione di punteggi aggiuntivi orientati a promuovere comunque l’occupazione giovanile e femminile.