L’incalzante succedersi delle disposizioni normative resesi necessarie per arginare la diffusione del fenomeno epidemiologico Covid-19 ha avuto, sta avendo e avrà un impatto dirompente nel settore delle costruzioni. Come verranno gestite le conseguenze dell’anomalo andamento dei lavori, i maggiori costi per la sicurezza dei lavoratori, la sottoproduzione? Chi sopporterà i relativi costi? I committenti? E dove andranno a prendere i soldi per tutti? Dalla filiera delle imprese? E come faranno a rialzarsi?
La situazione di incertezza in merito alle possibili future ripercussioni, giuridiche ed economiche, che le misure adottate e le conseguenti azioni intraprese potranno generare sui contratti in essere riguarda tutti.
Molteplici sono le questioni a cui sarà necessario rispondere, una volta terminata l’emergenza.
Ad esempio, nel caso in cui l’esecutore non abbia potuto rispettare le scadenze pattuite per cause direttamente riconducibili alle misure di prevenzione e di sospensione disposte dalle autorità, quali sono i rimedi giuridici previsti a sua tutela? Il recente art. 91 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con sana razionalità, ha previsto che la situazione di emergenza da Covid-19 e le relative misure di contenimento devono sempre essere valutate al fine di escludere la responsabilità del debitore per inadempimento, ritardo e per il conseguente obbligo al risarcimento del danno.
E ancora: le imprese otterranno dei ristori economici a fronte del fatto che la chiusura dei cantieri è stata loro imposta?
Con l’intento di fornire una guida pratica agli operatori economici del settore, abbiamo provato a formulare delle risposte, bilanciando le esigenze degli esecutori con quelle delle stazioni appaltanti.
L’obiettivo che noi tutti, non solo giuristi, dobbiamo perseguire è quello di evitare scontri frontali tra le parti che potrebbero affollare le aule di tribunale quando, al termine della emergenza, sarà ora di tirare le somme. È per questo motivo, peraltro, che promuoviamo l’utilizzo di accordi collaborativi, speciali tipologie di accordi multilaterali e flessibili, di origine anglosassone, che permettono, attraverso la creazione di una rete di interazioni positive, di trasformare le esternalità negative connesse all’esecuzione di un contratto (come nel caso della diffusione del Covid-19) in esternalità positive.
È possibile richiedere gratuitamente l’approfondimento completo inviando una email all’indirizzo info@studiovalaguzza.it.
Aprile 7, 2020